L'art. 2383 del codice civile prevede che:
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi (nelle Spa), e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché' a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della società', precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità' o di annullabilità' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità' di cui al quarto comma, salvo che la società' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
La nomina e' in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità' previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
Via libera dal CdM. all'ultimo decreto correttivo della riforma del diritto societario, brevi commenti e testo del provvedimento (non coordinato). ./.
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Autore: Non Definito . Fonte: Contabilità e Bilancio Guida alla nr. 04/2005 del 07/03/2005 pag. 21Recensione di Paolo Robinelli
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