Amministratori

L'art. 2383 del codice civile prevede che:

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi (nelle Spa), e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché' a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della società', precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità' o di annullabilità' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità' di cui al quarto comma, salvo che la società' provi che i terzi ne erano a conoscenza.

La nomina e' in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità' previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.


45 recensioni.

Blindato il conflitto di interessi

Pagina dedicata alle norme che regolano il conflitto di interessi degli amministratori.

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 154 del 06/06/2003 pag. 28

Recensione di Roberto Castegnaro


Nelle decisioni spazio al doppio binario

La riforma del diritto societario consente alle Srl di usare le regole di amministrazione tipiche delle società di persone.Amministrazione congiunta 2258 cc. o disgiunta 2257 cc.

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 147 del 30/05/2003 pag. 29

Recensione di Roberto Castegnaro


Manager a revoca incerta - nella riforma non esiste una disposizione da applicare agli amministratori di Srl

Poche norme regolano il funzionamento dell'orgnao amministrativo nella Srl si applicano pertanto le norme dettate per le SpA.Riepilogo dei vari casi di nomina, cessazione, compenso e formalità.

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 140 del 23/05/2003 pag. 29

Recensione di Roberto Castegnaro


Amministrazione a misura di soci

La gestione della Srl spetta ai soci, e possibile prevedere statutariamente anche la presenza di ammnistratori terzi.Nuovo art. 2475 del codice civile.

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 138 del 21/05/2003 pag. 27

Recensione di Roberto Castegnaro


Conflitto di interessi e rappresentanza nella nuova società a responsabilità limitata.

Analisi della nuova disciplina del conflitto di interessi degli amministratori nella s.r.l. e confronto con le regole dettate per la s.p.a.

Autore: Abriani Niccolò Fonte: Le Società nr. 3 del 01/03/2003 pag. 416

Recensione di Paolo Dal Soglio