Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.
Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l’elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.
Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.
Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.
In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.
La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l’effettuazione di verifiche simultanee.
I testi delle convenzioni sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni”.
In vigore dal 5.6.2003 la convenzione col Mozambico.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida Normativa nr. 103 del 13/06/2003 pag. 2Recensione di Roberto Castegnaro
Il principioo generale stabilisce che il reddito estero di un soggetto residente è tassato in Italia, Il credito d'imposta attribuito permette di evitare la doppia tassazione.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Informatore Pirola nr. 4 del 26/01/2004 pag. 50Recensione di Roberto Castegnaro
Trattamento fiscale dei compensi ad artista residente in Germania per opere trasmesse nel territorio italiano. Niente ritenuta del 30% in quanto applicabile la convenzione contro le doppie imposiz.
Autore: Antonelli Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 40 del 10/02/2004 pag. 24Recensione di Roberto Castegnaro
E' in vigore dal 6 agosto 2004 la convenzione contro le doppie imposizioni firmata il 14.12.1988. ./.
Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 252 del 12/09/2004 pag. 16Recensione di Roberto Castegnaro
Disciplina fiscale sugli utili erogati a non residenti, disciplina sulle società madre e figlia, convenzini contro le doppie imposizioni.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 40/2004 del 01/11/2004 pag. 6818Recensione di Roberto Castegnaro
Tassazione dei dividendi pagati da società italiana o distribuiti a società italiana alla luce delle convenzini internazionali.
Autore: Vial Ennio Fonte: Informatore Pirola nr. 44 del 24/11/2008 pag. 60Recensione di Roberto Castegnaro
Il rigo RF111 di Unico SC individua le riserve formate con utili prodotti fino al 2007 tassati al 40% anzichè al 49.72%.
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 97 del 08/04/2009 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
La Svizzera accelera sul patto Rubik per tassare i capitali italiani depositati nelle banche svizzere.
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 321 del 20/11/2012 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2013, ha incluso l'Islanda nel novero dei Paesi white list.
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 35 del 05/02/2013Recensione di Roberto Castegnaro
Dopo oltre 7 mesi i chiarimenti sul decreto sviluppo II e sulla legge di stabilità 2013.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 04/05/2013Recensione di Roberto Castegnaro