Romania

Capitale: Bucarest
Lingua ufficiale: rumeno
Moneta: leu rumeno (LEU)
Forma istituzionale: repubblica semi presidenziale

Principali trattati sottoscritti con l'Italia:

  • Convenzione per evitare la doppia imposizione, firmata a Bucarest il 14/01/1977 e ratificata con legge n. 680 del 18/10/1978 e in vigore dal 6/02/1979.
  • Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmato a Riga il 25 aprile 2015, a margine della riunione informale del Consiglio Ecofin. Il Protocollo aggiorna la Convenzione tra Italia e Romania del 1978.
  • Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, contenente clausole fiscali, firmato a Roma il 6/12/1990, ratificato con legge n. 704 del 14/12/1994 ed entrato in vigore il 14/03/1995.

Oggi l’Ocse considera il Paese largamente compliant in rapporto agli standard internazionali di trasparenza fiscale, grazie anche all’adozione di misure idonee a contrastare l’erosione della base imponibile in accordo con le Azioni per affrontare le questioni BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), quali l’introduzione del CBCR (Country-by-Country Report), degli APA (Advanced Price Agreement) e di specifiche regole per le CFC (Controlled Foreign Companies).
 
La tassazione delle persone fisiche
Le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti in Romania se sono presenti sul territorio dello Stato per almeno 183 giorni all’anno, anche se non consecutivi, e sono assoggettate a tassazione su tutti i redditi ovunque prodotti. Le persone fisiche non residenti sono tassate limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Il sistema impositivo è proporzionale ed è in vigore un'aliquota unica del 10%. Sono previste numerose forme di deduzioni dal reddito complessivo delle persone fisiche, fra le quali i contributi per la previdenza sociale obbligatoria, per l'assicurazione sanitaria, per l’adesione a sindacati, nonché deduzioni di natura personale e connesse alla presenza di figli a carico.
 
Dividendi, interessi, royalties e plusvalenze
I redditi derivanti da dividendi, interessi attivi e royalties non subiscono alcuna ritenuta alla fonte se ricevuti da persone giuridiche residenti, poiché concorrono alla formazione dell’imponibile. In assenza di una ritenuta convenzionalmente pattuita, dividendi, interessi e royalties percepiti da entità non residenti sono assoggettati a rispettivamente a ritenute pari a 5%, 16% e 16%. Se il percettore è una persona fisica, residente ovvero non residente, non è applicata alcuna ritenuta.
Per quanto riguarda le plusvalenze, gli utili percepiti dalla vendita di azioni e beni immobili sono considerati profitti e tassati con le aliquote ordinarie in vigore sul reddito.  
 
La tassazione delle persone giuridiche
Secondo la normativa fiscale nazionale sono considerati soggetti passivi d'imposta:

  • le società fiscalmente residenti, cioè che sono costituite o hanno sede amministrativa nello Stato, per i redditi ovunque prodotti;
  • le società non residenti, limitatamente ai redditi prodotti in Romania attraverso una stabile organizzazione.

Dalla base imponibile sono deducibili i costi inerenti l'attività da cui deriva il reddito imponibile. Le perdite possono essere riportate per sette anni e i piani di ammortamento fiscale, modulati secondo la vita utile presunta del bene, variano dai due ai sessanta anni.
Il sistema fiscale è proporzionale e l'aliquota unica in vigore è pari al 16%.
Le microimprese sono invece soggette ad aliquote di favore. In particolare, il limite di reddito per poter essere considerate microimprese è 1 milione di Euro.
Le aliquote impositive variano in funzione del numero di dipendenti e sono:

  • 1% per le società che hanno alle loro dipendenze almeno 1 dipendente;
  • 3% per le società che non hanno alcun dipendente.

I costi sostenuti per la generazione del reddito imponibile sono generalmente deducibili, in particolare:
la deduzione del 50% per le spese derivanti da investimenti in ricerca e sviluppo;

  • un particolare tipo di ammortamento accelerato previsto per alcune categorie di beni (che permette di ammortizzare fino al 50% del valore di acquisto nel primo anno di utilizzo);
  • l’esenzione fiscale per i profitti reinvestiti in attrezzature tecnologiche acquistate dopo il 1° luglio 2014.

Credito d'imposta estero
Un credito per imposte pagate all’estero è concesso se previsto da un trattato fiscale stipulato tra la Romania e un'altra giurisdizione e se il contribuente può dimostrare che l'imposta è stata pagata all'estero. Tuttavia, la differenza tra credito d’imposta e imposta dovuta nel Paese non può mai essere inferiore a zero.
  
Regime del consolidato
Non esistono regimi dichiarativi per le società che appartengono a un gruppo di imprese. Anche se controllata da una capogruppo, ogni azienda deve presentare autonomamente la propria dichiarazione dei redditi.

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