Convenzioni Doppie Imposizioni

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l’elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.
Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.
La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell’avvenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l’effettuazione di verifiche simultanee.

I testi delle convenzioni sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle “Convenzioni per evitare le doppie imposizioni”.


65 recensioni.

IL REGIME FISCALE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE EROGATI A SOGGETTI NON RESIDENTI

Disciplina fiscale sugli utili erogati a non residenti, disciplina sulle società madre e figlia, convenzini contro le doppie imposizioni.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 40/2004 del 01/11/2004 pag. 6818

Recensione di Roberto Castegnaro


CONVENZIONE TRA ITALIA E MOZAMBICO CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

E' in vigore dal 6 agosto 2004 la convenzione contro le doppie imposizioni firmata il 14.12.1988. ./.

Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 252 del 12/09/2004 pag. 16

Recensione di Roberto Castegnaro


Artisti stranieri, ritenuta al 30%

Trattamento fiscale dei compensi ad artista residente in Germania per opere trasmesse nel territorio italiano. Niente ritenuta del 30% in quanto applicabile la convenzione contro le doppie imposiz.

Autore: Antonelli Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 40 del 10/02/2004 pag. 24

Recensione di Roberto Castegnaro


Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero alla luce della riforma fiscale

Il principioo generale stabilisce che il reddito estero di un soggetto residente è tassato in Italia, Il credito d'imposta attribuito permette di evitare la doppia tassazione.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Informatore Pirola nr. 4 del 26/01/2004 pag. 50

Recensione di Roberto Castegnaro


Esecutiva la convenzione tra Italia e Mozambico per contrastare evasione fiscale e doppie imposizioni

In vigore dal 5.6.2003 la convenzione col Mozambico.

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida Normativa nr. 103 del 13/06/2003 pag. 2

Recensione di Roberto Castegnaro