L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019].
Sul decreto legge che ha come oggetto l’abolizione della seconda rata dell’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/11/2013Recensione di Roberto Castegnaro
Inserto con l'elenco dei comuni d'Italia che hanno deliberato 2012-2013 aliquote superiori a quella base e pertanto fanno scattare l'oblbigo di versamento a saldo anche per l'abitaizone principale
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/11/2013Recensione di Roberto Castegnaro
Esonero abitazione principale o pagamento di una mini rata, dipende dalle delibere del comune.
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 07/12/2013Recensione di Roberto Castegnaro
Beneficiano del trattamento di favore non solo i fabbricati costruiti dalle imprese, ma anche quelli sui quali sono stati eseguiti incisivi “interventi di recupero”
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/12/2013Recensione di Roberto Castegnaro
Se non posseduto da coltivatore agricolo o imprenditore agricolo sul terreno al 16.12.13 si paga solo la 2^ rata IMU.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 342 del 13/12/2013 pag. 2Recensione di Roberto Castegnaro
La parziale deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo non riguarda gli altri tributi rientranti nell'imposta unica comunale.
Autore: Miele Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/02/2014 pag. 17Recensione di Roberto Castegnaro
Comincia a sgretolarsi l'idea che i contribuenti siano "salvati" dalla girandola di regole e scadenze della Iuc 2014 grazie all'invio dei bollettini pre-compilati da parte dei Comuni.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/02/2014 pag. 17Recensione di Roberto Castegnaro
Decreto ministeriale, sui coefficienti per attualizzare i costi di acquisizione e incrementativi degli immobili non iscritti al catasto, quindi senza rendita
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/02/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Consiglio dei ministri. decreto legge approvato ieri il termine per aderire alla sanatoria si sposta al 31 marzo
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/03/2014 pag. 3-17Recensione di Roberto Castegnaro
Dichiarazioni 2014. Rompicapo per valutare l'alternatività che è prevista fra imposta municipale e prelievo sulle persone fisiche
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/04/2014 pag. 41Recensione di Roberto Castegnaro