L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019].
Pubblicato il decreto che limita i casi di possibile differenziazione delle aliquote IMU
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Nell’eventualità di residenze diverse l’agevolazione per l’abitazione principale può essere riconosciuta a entrambi i componenti del nucleo familiare
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Chiarimenti sulle norme di interpretazione autentica della legge di Bilancio 2024 sull’esclusione dall’imposta degli immobili posseduti e utilizzati da Enc per attività meritevoli di tutela
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In caso di demolizione e ricostruzione o di intervento di recupero ex art. 3, c. 1, lettere c), d) e f) del TU edilizia l'IMU si calcola sul valore dell'area
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F24, utilizzando gli appositi codici tributo o con il bollettino postale
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Il decreto del Mef che contiene la revisione annuale dei parametri per calcolare il valore degli immobili per le due imposte
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La nuova modulistica prevista in un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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L'IMU del Friuli istituito nuovi codici tributo da versare con i modelli F24 e F24 Ep, per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/03/2024Recensione di Roberto Castegnaro