L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019].
Il Ministero, con la Risoluzione n.2/DF del 03.02.2015, fornisce utili chiarimenti in merito alla tassazione ai fini IMU per i terreni agricoli montani.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 03/02/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Non si fa più riferimento all’ubicazione in termini di altitudine del centro del comune, bensì alla “codifica” data dall’Istat al suo territorio.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/01/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Il decreto prevedeche le cause di esenzionedel Dm del 28 novembre 2014 valgano comunqueper la scadenza del 10 febbraio
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/01/2015 pag. 13Recensione di Roberto Castegnaro
I terreni considerati “montani” dall’Istat diventano tali anche per il Fisco Questa scelta vale anche per l’imposta il 2014 che scade il 10 febbraio.
Autore: Trovati Gianni Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/01/2015 pag. 13Recensione di Roberto Castegnaro
Il governo, con un consiglio dei Ministri straordinario, ha "risolto" il problema dell'Imu agricola montana, fissando nuovi criteri altimetrici
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 23/01/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Una NUOVA sospensione fino al 4 febbraio - L’unica soluzione resta un chiarimento del governo
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/01/2015 pag. 35Recensione di Roberto Castegnaro
Solo dopo il 20 gennaio si conoscerà chi e quanto dovrà versare entro il 26 gennaio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/01/2015 pag. 35Recensione di Roberto Castegnaro
Al prossimo Consiglio dei ministri un decreto legge per salvare i versamenti in scadenza il 26 gennaio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/01/2015 pag. 15Recensione di Roberto Castegnaro
«ADDIO» PATTO DI STABILITÀ, TUTTI I VINCOLI SULLA CASSA
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/01/2015 pag. 18-19Recensione di Roberto Castegnaro
Il Tar Lazio sospende il decreto sull’imposta per i terreni ex montani
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/12/2014 pag. 34Recensione di Roberto Castegnaro