In attuazione della legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, con D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Esonero per le persone fisiche
l’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022, ha previsto, che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Questi soggetti, comprese le imprese familiari (anche con collaboratori familiari e dipendenti) e le aziende coniugali non gestite in forma societaria; col modello 2023 relativo al 2022 non sono quindi più interessati all’Irap.
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Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/11/2025Recensione di Roberto Castegnaro