IRAP

In attuazione della legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, con D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Esonero per le persone fisiche

l’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022, ha previsto, che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Questi soggetti, comprese le imprese familiari (anche con collaboratori familiari e dipendenti) e le aziende coniugali non gestite in forma societaria; col modello 2023 relativo al 2022 non sono quindi più interessati all’Irap.

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Modifiche alle regole per il calcolo dell'imponibile IRAP

Vengono commentate le novità introdotte dalla Legge finanziaria 2003, relative alle modifiche Irap ed in particolare all'interpretazione sul trattamento dei contributo spettanti per legge.

Autore: Meneghetti Paolo Fonte: Informatore Pirola nr. 2/2003 del 13/01/2003 pag. 52

Recensione di Debora Rubini