L’istituto della società tra professionisti trova la sua disciplina all’interno dell’art. 10 della L. n. 183/2011.
Nel dettaglio, l’art. 10, comma 3 consente l’utilizzo dei modelli societari previsti dal codice civile (Libro V, Titoli V e VI) per l’esercizio di attività professionali.
Si precisa che qualora venga scelta la forma della società cooperativa, il numero di soci non deve essere inferiore a tre.
Il successivo comma 4 elenca i requisiti che deve possedere una persona giuridica per qualificarsi come società tra professionisti, disponendo che l’atto costitutivo deve prevedere:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
Per quanto concerne la composizione della compagine sociale ed il numero di soci con la qualifica di professionisti è previsto il requisito dei 2/3 determinato alternativamente contando le “teste” o sulla base della quota di partecipazione al capitale sociale.
c) i criteri e le modalità per garantire che l’incarico professionale affidato alla società sia svolto esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.
In tale prospettiva, l’individuazione del socio professionista è compiuta dal cliente e, in mancanza di designazione, la scelta del professionista deve essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
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