Professionisti autonomi anche in società

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/08/2003

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Guida Normativa nr. 112 del 26/06/2003 pag. 36


Classificazione:

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Il reddito prodotto da una società tra professionisti stp previosta dal D.lgs. 96/2001 è da considerare di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49 del TUIR e non reddito d'impresa.


Si deve quindi applicare la stessa normativa prevista per le associazioni senza personalità giuridica (studi associati).
I compensi corrisposti alle s.t.p. sono soggetti a ritenuta d'acconto.

Aggiornamento interpello 107/2018 nel caso STP in forma di società commerciale

Relativamente alla tipologia di reddito a cui le società tra professionisti costituite nelle forme di società commerciali sono assoggettate (quesito n. 3), occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 6, comma 3, e 81 del TUIR, i quali collegano la tipologia reddituale alla natura giuridica del contribuente (cfr. risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018).

Poiché la società tra professionisti che si intende costituire assume la veste giuridica di S.a.s., il reddito dalla stessa prodotto è qualificabile come reddito d’impresa. Va da sé che per le prestazioni effettuate dalla S.a.s. nell’esercizio d’impresa non deve essere operata alcuna ritenuta sulla base di quanto disposto dall’articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.

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