START-UP

Le imprese innovative sono disciplinate dagli artt. 25-31 D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 135/2018, e vengono iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, quando in possesso dei requisiti sanciti dall’art. 25, c. 2 D.L. 179/2012.

Breve excursus normativo
La norma primaria dell’agevolazione, inizialmente prevista per i soli anni dal 2013 al 2015, è contenuta nel Dl n. 179/2012 (articoli da 25 a 32), cui è stata data concreta attuazione con il Dm 30 gennaio 2014 (vedi “Sostegno agevolato alle start up: ufficializzato il decreto attuativo”), poi rimpiazzato dal Dm 25 febbraio 2016 (vedi “Investimenti in start up innovative, nuove norme per gli incentivi”).

Nel frattempo, l’articolo 9, comma 16-ter, del Dl 76/2013, aveva esteso l’incentivo anche all’anno 2016.

Successivamente, l’articolo 1, comma 66, legge 232/2016, ha reso stabile l’agevolazione a partire dal 2017, innalzandone la misura - tanto per i soggetti Irpef quanto per quelli Ires – nonché, per le persone fisiche, il tetto massimo di investimento agevolabile.

Infine, il 17 dicembre 2018 è arrivata la decisione della Commissione europea, che ha dato il necessario via libera per l’applicazione della norma alle Pmi innovative, considerando la misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (vedi “Investimenti in Pmi innovative: dalla Ue, il sì agli incentivi fiscali”).

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DECRETO ATTUATIVO START-UP

Sull’onda del lasciapassare comunitario, entrano in vigore le regole. Tra le condizioni necessarie per non perdere il bonus: mantenere l’“aiuto” per almeno due anni

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/03/2014

Recensione di Roberto Castegnaro