L'art. 10 c. 3 della legge n. 183/2011 rappresenta la norma di riferimento per la costituzione di società' per l'esercizio di attività' professionali regolamentate nel sistema ordinistico .
La disposizione consente “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V, VI del libro V del codice civile.
le STP possono essere costituite ricorrendo, sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali, ovvero anche al tipo della società cooperativa, stabilendo, con riferimento a quest’ultima, che i soci devono essere almeno tre.
Controversa la questione se il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall’art. 10, comma 3, della legge n. 183/2011, consenta di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue.
Scelto il modello, lo statuto della STP sarà dettato dalle disposizioni relative al tipo societario per come descritte nel codice civile, disposizioni che dovranno essere necessariamente coordinate con la disciplina contenuta nella legge n. 183/2011 e nel D.M. n. 34/2013.
Tramite la STP non si esercita attività di impresa bensì un’attività professionale regolamentata, tanto che l’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
Dati e analisi presentate nella ricerca FNC, relativi unicamente alle Stp iscritte all'Albo dei Commercialisti
Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 23/03/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali delle società tra professionisti
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 24/09/2020Recensione di Roberto Castegnaro
Non si realizza alcuna ipotesi di tassazione nel caso di “trasformazione” di un’associazione professionale in STP o STA
Autore: Deotto Dario Fonte: Internet del 08/08/2019Recensione di Roberto Castegnaro
CNDCEC parere prot. PO 169/2018 del 18 marzo 2019
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/03/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Risposta a interpello n. 128 del 27 dicembre 2018
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/12/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Chiarimenti sul regime fiscale applicabile in caso di trasformazione ovvero di conferimento, nonché sul trattamento del reddito prodotto dalla neo-costituita
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 14/12/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Le società tra professionisti se costituite in forma di società di persone o di capitali, determinano il risultato dell’esercizio e il reddito fiscale, col principio di competenza anziché quello di cassa.
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Quando si forma una società tra professionisti iscritti ad Ordini diversi, quest’ultima va iscritta nell’Ordine a cui appartiene la maggioranza dei soci
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Per il Consiglio nazionale dei commercialisti gli iscritti in Albo devono essere almeno due terzi dei soci
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Le società tra professionisti di commercialisti e consulenti del lavoro inserite tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/03/2018Recensione di Roberto Castegnaro