L’utilizzo della fatturazione elettronica porta la possibilità di ridurre di uno o due anni i termini di accertamento.
La prima possibilità è generalizzata ed è prevista articolo 3, del Dlgs 127/2015 lo stesso prevede che, il termine di decadenza per gli accertamenti Iva (articolo 57, comma 1, del Dpr 633/1972) e quello per gli accertamenti delle imposte sui redditi (articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973), sono ridotti di due anni per tutti i soggetti passivi che documentano (per obbligo o per scelta) le operazioni mediante fattura elettronica via Sdi e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi e che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Mef del 4 agosto 2016, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni oltre 500 euro, comprensivi di eventuali imposte oneri ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell’operazione, così come confermato nella risposta 331/2021 delle Entrate.
I nuovi termini di accertamento riepilogati in tabella dopo gli emendamenti al dl. 282/02 Allungamento di due anni e valutazione se aderire almeno all'integrativa per evitatare il prolungamento
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 24 del 25/01/2003 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro