Sospensione feriale dei termini accertamento

Dal 1° agosto al 4 settembre, è prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento lo prevede l'art. art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016.

In particolare:

- i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006);

- i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito:

  • dei controlli automatici (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997);
  • dei controlli formali (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997);
  • e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, legge n. 311/2004).

Da considerare che:

- per gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, e ricomincia a decorrere alla fine di tale periodo.

- se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.


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