Istituto che trae origine dall’articolo 177 del Codice civile, il quale stabilisce che sono oggetto della comunione dei beni tra coniugi le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio: ricorrendo tale ipotesi, la comunione riguarda tutto il valore dell’azienda nonché gli utili.
Se invece si tratta di aziende appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Ai fini delle imposte sui redditi l’articolo 4 del Tuir, iprevede che i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale secondo gli articoli 177 e seguenti del Codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita nella convenzione matrimoniale.
L’amministrazione finanziaria ha affermato che, se l’azienda coniugale appartiene a uno dei coniugi già prima del matrimonio e viene successivamente gestita da entrambi, resta una ditta individuale. Quindi il titolare compila il quadro del reddito d’impresa dichiarando il 50% del reddito e l’altro coniuge compila il quadro RH indicando l’altro 50 per cento.
Se invece, l’azienda coniugale sia costituita dopo il matrimonio e gestita in forma societaria (entrambi i coniugi sono, ad esempio, titolari della licenza) va presentata la dichiarazione dei redditi delle società di persone, essendo equiparata alla società di fatto.
Analisi dei redditi dell'impresa familiare con riferimento agli utili prodotti, distinguendo tra redditi percepiti dal titolare e redditi dei collaboratori, nonchè agli incrementi patrimoniali. Analis
Autore: Manzana Giacomo Fonte: Contabilità e Bilancio Guida alla nr. 17 del 26/09/2005 pag. 5Recensione di Paolo Robinelli