Azienda Coniugale

Istituto che trae origine dall’articolo 177 del Codice civile, il quale stabilisce che sono oggetto della comunione dei beni tra coniugi le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio: ricorrendo tale ipotesi, la comunione riguarda tutto il valore dell’azienda nonché gli utili.

Se invece si tratta di aziende appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Ai fini delle imposte sui redditi l’articolo 4 del Tuir, iprevede che i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale secondo gli articoli 177 e seguenti del Codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita nella convenzione matrimoniale.


L’amministrazione finanziaria ha affermato che, se l’azienda coniugale appartiene a uno dei coniugi già prima del matrimonio e viene successivamente gestita da entrambi, resta una ditta individuale. Quindi il titolare compila il quadro del reddito d’impresa dichiarando il 50% del reddito e l’altro coniuge compila il quadro RH indicando l’altro 50 per cento.


Se invece, l’azienda coniugale sia costituita dopo il matrimonio e gestita in forma societaria (entrambi i coniugi sono, ad esempio, titolari della licenza) va presentata la dichiarazione dei redditi delle società di persone, essendo equiparata alla società di fatto.

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Autore: Manzana Giacomo Fonte: Contabilità e Bilancio Guida alla nr. 17 del 26/09/2005 pag. 5

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