A.I. modifiche al Codice deontologico e al Codice delle sanzioni dei commercialisti
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/12/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 05/12/2025
Modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico e agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni.
Con l'informativa n. 178/2025 del 4 dicembre 2025 il Consiglio Nazionale dei Commercialisti comunica che nella seduta del 20 novembre 2025, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico.
Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni.
Modifiche comunicate il 4/12 ma entrate in vigore il 21 novembre, quindi senza un minimo di vacazio legis.
Integrazione all'art. 21 del codice deontologico
8. Nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale.
9. Il professionista, quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di:
- a) verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati;
- b) accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali.
In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate di cui all’art. 8 del presente codice comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.
10. In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta.
Integrazione all'art. 45 del codice deontologico
1 bis. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 21, entrano in vigore il 21 novembre 2025.
Sanzioni
Chi non rispetta la norma rischia la sospensione fino a 6 mesi.
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