A novembre un nuovo bonus di 150 euro “Aiuti ter” - 1
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/09/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 27/09/2022
previsto il riconoscimento di un’altra una tantum, fiscalmente esente e non rilevante ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali
Un ulteriore aiuto economico per le famiglie alle prese con l’aumento dei prezzi al consumo. Criteri e modalità di erogazione differiscono a seconda dei destinatari: dipendenti, pensionati, percettori di prestazioni di sostegno del reddito, lavoratori autonomi. Più stringente, quando richiesto, il requisito reddituale di accesso: nel 2021 non andava superata la soglia dei 20mila euro. Le indennità, tra loro incompatibili, spettano a ciascun avente diritto una sola volta (articoli 18, 19 e 20, Dl 144/2022).
Lavoratori dipendenti
Il nuovo bonus di 150 euro sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, direttamente dai datori di lavoro, assieme alla retribuzione di competenza del prossimo mese di novembre. Se ne ha diritto una sola volta, anche quando si è titolare di più rapporti di lavoro. L’attribuzione avverrà in via automatica, previa dichiarazione da parte del lavoratore di non beneficiare di alcuna delle prestazioni indicate nel successivo articolo 19 (trattamenti pensionistici, trattamenti di accompagnamento alla pensione, reddito di cittadinanza). Dovrebbe essere confermato l’esonero dall’autodichiarazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento sono gestiti dal sistema informatico NoiPa del ministero dell’Economia e delle finanze (nella prima edizione, la specifica esclusione arrivò in un secondo momento, con il “decreto Semplificazioni fiscali” – articolo 36, comma 1, Dl 73/2022).
Questa volta, la soglia reddituale da non superare per poter accedere all’indennità è quella relativa alla retribuzione imponibile dello stesso mese di novembre 2022, che non dovrà eccedere i 1.538 euro; invece, per l’una tantum di 200 euro prevista, a luglio, dall’articolo 31 del Dl 50/2022 era richiesto che l’interessato, nel primo quadrimestre del 2022, fosse stato esonerato, per almeno una mensilità, dallo 0,8% della quota Ivs (ossia, i contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) a carico del lavoratore, in altre parole che avesse una retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro.
Il bonus non è cedibile e non può essere né sequestrato né pignorato. Inoltre, è fiscalmente irrilevante, cioè non costituisce reddito ai fini fiscali, e non influisce neanche sulla corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
I datori di lavoro, a fronte delle somme riconosciute ai dipendenti nel mese di novembre a titolo di indennità una tantum, maturano un credito, che potranno recuperare attraverso la denuncia mensile UniEmens, in base alle istruzioni che saranno fornite dall’Inps.
Pensionati e altre categorie di soggetti
Sempre a novembre e sempre in via automatica, l’Inps riconoscerà un bonus di 150 euro alle persone residenti in Italia, titolari di almeno un trattamento pensionistico con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, incluse la pensione o l’assegno sociale, la pensione o l’assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, il trattamento di accompagnamento alla pensione. L’indennità spetta se il reddito personale del 2021 ai fini Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e senza considerare i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, non supera i 20mila euro (per l’una tantum di luglio, il tetto era fissato a 35mila euro). In caso di trattamento non gestito dall’Inps, all’erogazione provvederà il competente ente previdenziale, che sarà individuato tramite il Casellario centrale dei pensionati e che, successivamente, verrà rimborsato dallo stesso Inps.
Il bonus, che è corrisposto a ciascun avente diritto una sola volta, anche se il destinatario svolge attività lavorativa, non rileva ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. È attribuito sulla base dei dati a disposizione dell’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetto alla successiva verifica del requisito reddituale: in caso di somme corrisposte in eccedenza, l’ente notificherà l’accertamento dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni.
L’una tantum di 150 euro, che non concorre a formare il reddito, sarà corrisposta dall’Inps anche:
- ai lavoratori domestici già beneficiari del bonus di 200 euro del “decreto Aiuti” (articolo 32, comma 8, Dl 50/2022), purché, alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter” (24 settembre 2022), abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro
- a coloro che, per il mese di novembre 2022, riceveranno l’indennità di disoccupazione Naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) o Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), disciplinate, rispettivamente, dall’articolo 1 e dall’articolo 15 del Dlgs 22/2015)
- a coloro che nel 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (articolo 32, legge 264/1949)
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con contratti attivi alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” (18 maggio 2022), iscritti alla Gestione separata dell’Inps e non titolari di trattamenti pensionistici. Il reddito 2021 derivante da quei rapporti non deve superare i 20mila euro (la volta scorsa, 35mila euro). L’erogazione avverrà su domanda dell’interessato
- ai lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato di una delle indennità connesse all’emergenza Covid, riconosciute dai decreti “Sostegni” (articolo 10, commi da 1 a 9, Dl 41/2021) e “Sostegni-bis” (articolo 42, Dl 73/2021). Per i collaboratori sportivi fruitori di aiuti concessi da provvedimenti emergenziali anti Covid, individuati dal “decreto Aiuti” (articolo 32, comma 12, Dl 50/2022), provvederà Sport e salute Spa
- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (articoli da 13 a 18, Dlgs 81/2015), che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e hanno reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20mila euro (la volta scorsa, 35mila euro). L’erogazione avverrà su domanda degli interessati
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20mila euro (la soglia, per il precedente bonus, era a 35mila euro). L’erogazione avverrà su domanda degli interessati
- ai beneficiari dell’una tantum di 200 euro prevista dai commi 15 e 16 dell’articolo 32, Dl 50/2022, ossia, rispettivamente, i lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile, e gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore di quel decreto (18 maggio 2022) e iscritti alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro
- ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei componenti percepisca alcuna delle indennità una tantum previste dagli articoli 18 e 19 dell’“Aiuti ter”.
Inps e Sport e salute Spa indicheranno le modalità per la corresponsione delle somme entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Lavoratori autonomi
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’Inps o alle casse di previdenza private, la nuova indennità di 150 euro va a incrementare quella di 200 euro concessa dal “decreto Aiuti” (articolo 33, Dl 50/2022) in presenza di un reddito complessivo 2021 non superiore a 35mila euro, così come è stato stabilito dalle norme di attuazione (articolo 2 del Dm 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 di sabato scorso). L’ulteriore importo, però, è riservato a chi, sempre nel periodo d’imposta 2021, ha percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.
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