Acquisto prima casa dopo trasferimento all’estero

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/03/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/03/2024


Classificazione:

img_report

Chi si trasferisce all’estero per lavoro può richiedere le agevolazioni per l’acquisto prima casa in Italia anche se non ha nazionalità italiana ma quella di uno Stato UE.


L’articolo 2 del decreto legge n. 69/2023 ha modificato i criteri necessari per avvalersi delle agevolazioni “prima casa” con riferimento agli acquisti di abitazioni non di lusso da parte di acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

Prima dell’entrata in vigore di tale norma, infatti, erano esclusi dai benefici fiscali i cittadini non italiani, ma di altri Stati dell’Unione europea, che non intendessero stabilirsi in Italia. Secondo le nuove disposizioni, possono richiedere le agevolazioni prima casa le persone fisiche che, contestualmente:

  1. si sono trasferite all’estero per ragioni di lavoro (per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, e non necessariamente subordinato); il trasferimento deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile (se avviene in un momento successivo non è possibile usufruire del beneficio fiscale)
  2. anteriormente all’acquisto dell’immobile, sono state residenti in Italia per almeno cinque anni (anche non in maniera continuativa), o hanno svolto in Italia per almeno cinque anni la loro attività (non necessariamente in modo continuativo)
  3. hanno acquistato l’immobile nel Comune di nascita, o in quello in cui avevano la residenza, o in quello in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Per richiedere le agevolazioni devono sussistere, comunque, le condizioni indicate nelle lettere b) e c) della nota II-bis contenuta nell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986. In sintesi: assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune e novità nel godimento dell’agevolazione. Non è richiesto, invece, che il contribuente che vive all’estero stabilisca la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro