Agevolazioni prima casa e proroga degli adempimenti connessi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/04/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/04/2023
Proroga del termine di 18 mesi entro cui trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
Il decreto legge n. 198/2022 (articolo 3, comma 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione del decreto - si veda l’Allegato della legge n. 14/2023) ha ulteriormente sospeso per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 il termine per porre in essere gli adempimenti legati alle agevolazioni “prima casa”.
Più precisamente, sono stati sospesi i termini previsti dalla nota II-bis all’Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998, per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
A partire dal 2020, questi termini sono stati sospesi più volte:
- l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 li ha sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
- il decreto legge n. 183/2020 (articolo 3, comma 11-quinquies) ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021
- la legge n. 15/2022 (si veda Allegato) l’ha ulteriormente prorogata al 31 marzo 2022.
L’ultima proroga al 30 ottobre 2023, come detto, è giunta con la legge n. 14/2023 (in vigore dal 28 febbraio 2023), a distanza di quasi un anno dalla precedente scadenza.
Avendo previsto una nuova sospensione in maniera retroattiva, la stessa legge ha quindi precisato che restano validi gli atti di revoca delle agevolazioni prima casa notificati dall’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2023, emessi per il mancato rispetto dei citati termini, e che non si farà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
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