AGGIO ELIMINATO SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/01/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2022


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

Nuovo modello per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2022, in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, introdotti dalla legge di bilancio


L’articolo 1, comma 15 e seguenti, della legge n. 234/2021, ha infatti previsto che il costo di remunerazione del servizio, per i carichi affidati al gestore della riscossione nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2022, graverà prevalentemente sul bilancio dello Stato.

In particolare, in conseguenza della nuova disciplina, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.

Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea (articolo 32, Dlgs n. 46/1999), non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo.

In ogni caso, a carico del debitore restano invece le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.
 

Con provvedimento  del 18 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, che recepisce le novità contenute nell’ultima legge di bilancio in tema di eliminazione, dal 1° gennaio 2022, dell’aggio dovuto dai debitori, per rimborsare le spese di gestione del servizio nazionale di riscossione.

A questo fine è stato adeguato il contenuto informativo delle relative cartelle che invitano al pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il nuovo modello, che non fa più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore, verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre, per quelli affidati fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di notifica della cartella che potrà avvenire anche successivamente, dovrà essere usato il modello precedente, quello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro