ALTERNANZA IMU IRPEF LE REGOLE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/05/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 28/05/2018


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L'IMU sostituisce l'IRPEF e addizionali relativamente ai redditi fondiari dei beni non locati


IMMOBILE NON LOCATO SOGGETTO A IMU NON PAGA L'IRPEF

L'IMU sostituisce l'IRPEF e ralative addizionali relativamente ai redditi fondiari dei beni non locati Art. 8 D.Lgs. 23/2011.

Circ 5/2013 - nei casi di locazioni per una parte del periodo d'imposta occorre applicare il calcolo proporzionale. La sostituzione, naturalmente, non avviene quando l'immobile è esente dall'Imu, come accade per esempio nei terreni incolti in montagna e in collina.

Circ. 3/DF/2012 pag. 56 definisce gli immobili non locali i:

Fabbricati non locati

  • Terreni non locati
  • Immobili in comodato
  • Immobili in uso promiscuo al professionista.

Scontano l'Irpef:

  • Il terreno coltivato che produce reddito agrario;
  • i fabbricati locati
  • Gli immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario;
  • Gli immobili posseduti da soggetti Ires;
  • I terreni affittati per uso non agricolo;
  • I terreni per i quali si gode della indennità di occupazione.

 

Per gli immobili a uso abitativo non locati e assoggettati a IMU situati nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (articolo 1, comma 717, legge 147/2013).

Se però il contribuente dimora abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione, il reddito dell'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà nello stesso comune, non locata e assoggettata all'Imu, non deve essere assoggettato a Irpef e relative addizionali (circolare 11/2014).

 

 

 

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