ALTERNANZA IMU IRPEF LE REGOLE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/05/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 28/05/2018
L'IMU sostituisce l'IRPEF e addizionali relativamente ai redditi fondiari dei beni non locati
IMMOBILE NON LOCATO SOGGETTO A IMU NON PAGA L'IRPEF
L'IMU sostituisce l'IRPEF e ralative addizionali relativamente ai redditi fondiari dei beni non locati Art. 8 D.Lgs. 23/2011.
Circ 5/2013 - nei casi di locazioni per una parte del periodo d'imposta occorre applicare il calcolo proporzionale. La sostituzione, naturalmente, non avviene quando l'immobile è esente dall'Imu, come accade per esempio nei terreni incolti in montagna e in collina.
Circ. 3/DF/2012 pag. 56 definisce gli immobili non locali i:
Fabbricati non locati
- Terreni non locati
- Immobili in comodato
- Immobili in uso promiscuo al professionista.
Scontano l'Irpef:
- Il terreno coltivato che produce reddito agrario;
- i fabbricati locati
- Gli immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario;
- Gli immobili posseduti da soggetti Ires;
- I terreni affittati per uso non agricolo;
- I terreni per i quali si gode della indennità di occupazione.
Per gli immobili a uso abitativo non locati e assoggettati a IMU situati nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (articolo 1, comma 717, legge 147/2013).
Se però il contribuente dimora abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione, il reddito dell'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà nello stesso comune, non locata e assoggettata all'Imu, non deve essere assoggettato a Irpef e relative addizionali (circolare 11/2014).
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