Amministratore di sostegno solo con una diagnosi clinica
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/06/2024
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/06/2024
La Cassazione con l’ordinanza n. 14689/2024 fissa precisi limiti alla discrezionalità del giudice
Non tutte le persone fragili devono essere completamente private di qualsiasi capacità decisionale, i poteri dell’amministratore di sostegno e le conseguenti limitazioni alla capacità dell’amministrato devono essere personalizzate per lasciare all’amministrato la maggiore autonomia possibile.
La nomina dell’amministratore è frequentemente definita con un provvedimento standard che priva il soggetto amministrato di qualsiasi autonomia decisionale, come se fosse un interdetto.
L'ordinanza della Cassazione pone un fermo richiamo contro questa prassi.
Indietro