AMMINISTRATORI DI CONDOMIONIO ESONERO OBBLIGHI DICHIARATIVI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/09/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/09/2018


Classificazione:

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Chiarimenti sulle modalità di compilazione del quadro "AC- Comunicazione degli amministratori di condominio" presente nei modelli di dichiarazione Redditi e 730.


le dichiarazioni dei redditi contengono un apposito quadro per la comunicazione dell'amministratore del condominio, il quadro AC nel modello Redditi ed il quadro K nel modello 730, composto da tre sezioni:

 

  • la sezione I contiene i dati necessari all'identificazione del condominio;
  • la sezione II contiene i dati catastali dell'edificio condominiale oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • la sezione III contiene le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.

Ciò premesso, alcuni operatori hanno chiesto se l'esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC sussista anche in tutte le ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni dell'edificio.

Poiché dette somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa ) e, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta - modello 770 - quadro SY - sezione III, si ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel caso di esonero previsto dal punto b) del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto attuativo.

 

Risoluzione 67/2018.

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