saldo Iva senza maggiorazioni entro il 16 marzo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/03/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 15/03/2026


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Possibile  versare in un’unica soluzione o rateizzare o ancora rimandare al pagamento differito con un’aggiunta dello 0,4% mensile


la scadenza ordinaria del versamento del saldo Iva senza maggiorazioni è il 16 marzo.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure come prima rata, utilizzando il modello F24 da presentare in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

È ammessa la compensazione orizzontale con altri crediti (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997) e in tale ipotesi, gli interessi per la rateazione si applicano solo sulle somme che residuano a debito.

L’obbligo di versamento entro la data del 16 marzo è previsto dall’articolo 6 del Dpr n. 542/1999 e sussiste quando dalla dichiarazione Iva annuale emerge un importo a debito dalla differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta e l'ammontare dell’Iva già versata.

Normalmente sono i contribuenti con liquidazione trimestrale interessati a questa scadenza mentre i mensili, salvo casi particolari, dovrebbero aver già saldato il dovuto per l'anno trascorso.

Pagamento al 30 goiugno

La stessa disposizione normativa consente di versare il saldo Iva in via differita entro il 30 giugno, termine fissato dall’articolo 17, comma 1, del Dpr n. 435/2001 per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap.

In questo caso, le somme dovute a titolo di saldo Iva devono essere maggiorate dello 0,40% per ogni mese o frazione successivi al 16 marzo. Il differimento al 30 giugno si applica anche ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (risoluzione n. 73/2017).

Come precisato nello stesso documento di prassi, è inoltre possibile posticipare ulteriormente il versamento al 30 luglio 2026, applicando una seconda maggiorazione dello 0,40% sull’importo determinato al 30 giugno al netto delle compensazioni.

Il saldo Iva da versare corrisponde alla differenza tra l’imposta a debito e quella a credito maturata per il 2025, considerando versamenti periodici, eventuali crediti residui, importi richiesti a rimborso e compensazioni già effettuate. Il pagamento diventa obbligatorio se l’importo risultante supera 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 telematico con il codice tributo 6099 (“Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”): in presenza di crediti in compensazione (risoluzione n. 110/2019) e di F24 a saldo zero, il modello deve essere trasmesso esclusivamente mediante i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel).

Negli altri casi è ammesso l’invio tramite i servizi di internet banking di banche, Poste Italiane e prestatori di servizi convenzionati.

Rateizzazione

Il saldo Iva può essere rateizzato: il contribuente può scegliere liberamente il numero delle rate, che andranno versate entro il giorno 16 di ogni mese, purché l’ultima rata non sia versata oltre il 16 dicembre 2026.

Le rate successive alla prima devono essere maggiorate dell’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: lo 0,33% sulla seconda, lo 0,66% sulla terza e così via. La rateazione è possibile sia con riferimento alla scadenza ordinaria del 16 marzo, sia dopo l’eventuale differimento al 30 giugno.

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