Ammissibilità del sequestro giudiziario a seguito di violazione del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441, terzo
[Ordinario]
Recensione di Paolo Dal Soglio Pubblicata il 23/04/2003
Autore: Santoro Massimo Fonte: Le Società nr. 4 del 01/04/2003 pag. 608
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Leggi collegate:
Nota a Trib. Trieste. 3 settembre 2002 (ord.), S.I.R.E.F. s.p.a. c. Passeri, e a Trib. Trieste, 27 luglio 2002 (ord.), S.I.R.E.F. s.p.a. e a. c. Passeri.
(I) La prelazione legale di cui all'art. 2441 co. 3 c.c. ha natura obbligatoria e non reale; pertanto non è possibile esperire un'azione di condanna alla restituzione delle azioni sottoscritte in violazione di essa; ne discende l'insussistenza della controversia in ordine alla proprietà o al possesso che costituisce presupposto del sequestro giudiziario.
(II) Non può riconoscersi tutela restitutoria rispetto alle azioni, dato che la partecipazione in esse incorporata è subordinata al rispetto delle regole del procedimento richiesto per la loro creazione. La preferenza di cui all'art. 2441 c.c. riguarda la realizzazione contrattuale della pretesa del socio all'allargamento della partecipazione al capitale sociale con il diritto ad ottenere direttamente dalla società le azioni spettanti.
(II) Non può riconoscersi tutela restitutoria rispetto alle azioni, dato che la partecipazione in esse incorporata è subordinata al rispetto delle regole del procedimento richiesto per la loro creazione. La preferenza di cui all'art. 2441 c.c. riguarda la realizzazione contrattuale della pretesa del socio all'allargamento della partecipazione al capitale sociale con il diritto ad ottenere direttamente dalla società le azioni spettanti.
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