Appalti: utilizzo di beni strumentali, quando la norma non si applica

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/01/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/01/2021


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Disapplicazione della disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti


Occorre valutare se gli effettivi mezzi impiegati dal commissionario per lo svolgimento dell’opera o del servizio affidato, come l'attrezzatura necessaria, siano riconducibili al committente

In relazione a un contratto di appalto riguardante la sostituzione di vecchi manufatti, se i beni strumentali utilizzati dal commissionario per l'esecuzione del servizio affidato non sono di proprietà del committente, né a esso riconducibili in qualunque forma, non ci sono i presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997).

L'oggetto del contratto di appalto non va confuso con i beni strumentali all'esecuzione del lavoro.

Questo il principale chiarimento contenuto nella consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021.

La richiesta di chiarimenti, formulata da un’associazione, riguarda la corretta applicazione del criterio di "strumentalità" relativo all'utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committente, nello svolgimento della prestazione all'interno di un contratto per l'affidamento a terzi di opere e servizi.

Nello specifico, l’associazione chiede quale sia la corretta applicazione dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019 anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/2020, inerente la disciplina volta a contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

In particolare, l'associazione chiede all’amministrazione finanziaria chiarimenti circa le casistiche che possono considerarsi escluse dall'applicazione della norma, con particolare riferimento a interventi nei quali il committente risulta essere proprietario di beni che non sono "strumentali" al compimento dell'opera, ma rappresentano, invece, "oggetto del servizio" da effettuare (per esempio, l'intervento di sostituzione di “elementi” già installati presso un impianto in esercizio, con nuovi acquistati dal committente stesso).

L’istante fa riferimento a un appalto riguardante l’installazione di nuovi manufatti che, sebbene forniti dal committente per sostituire i pannelli non più funzionanti, non può essere considerato come utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso, ma come "oggetto dell'appalto"; questa interpretazione, a parere dell’associazione, trae spunto da quanto previsto dalla circolare n. 1/2020, secondo cui i beni strumentali sono “macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi”.

L’Agenzia coglie l’occasione per ripercorre la normativa di riferimento.

L’articolo 4 del Dl n. 124/2019, collegato fiscale al Bilancio 2020, ha introdotto nel Dlgs n. 241/1997, l'articolo 17-bis, il cui comma 1 prevede che i sostituti d’imposta, residenti nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, consorzi o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Tale obbligo non scatta, a norma dei commi 5 e 6 dell'articolo 17-bis, se le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

L’Agenzia richiama poi proprio la circolare n. 1/2020, che ha chiarito che i presupposti applicativi dell'intera disciplina dell'articolo 17-bis, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero del comma 5, sono:

  1. l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro
  2. l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
  3. i contratti di affidamento devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente. utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Inoltre, la circolare, confermando che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve avvenire “con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”, precisa che:

  • i beni strumentali “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali"
  • l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.

Delineato il quadro normativo e di prassi, riguardo al caso in questione, l’Agenzia fa presente che il committente è il proprietario di beni (ossia i vecchi “manufatti” da sostituire) che si configurano, invece, come "oggetto dell'appalto" che è svolto presso la struttura produttiva del committente, dove è intervenuta l'impresa appaltatrice.

Di conseguenza, per valutare l’applicabilità della norma, occorrerà considerare gli effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro di sostituzione dei manufatti, ad esempio, l'attrezzatura necessaria per smontarli e rimontarli ed eventuali mezzi per il trasporto all'interno del sito d'impianto.

L’Agenzia, in base agli elementi dati, conclude che se i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non ci sono i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997.

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