Apparecchi senza vincite in denaro gli imponibili forfettari intrattenimenti

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/02/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/02/2023


Classificazione:

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Biliardi, jukebox, freccette, giostrine con la circolare n. 6/2023 fissate le temporanee basi imponibili forfettarie dell’imposta sugli intrattenimenti.


L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con la circolare n. 6/2023, ha fissato le temporanee basi imponibili forfettarie dell’imposta sugli intrattenimenti.

Quelle definitive, come prevede la norma, saranno stabilite con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze

L’intervento si è reso necessario per armonizzare la regolamentazione tecnica e amministrativa adottata dalla stessa Agenzia nel 2021 in attuazione dell’articolo 104, del Dl Agosto, che ha modificato l’articolo 110, comma 7-ter del Tulps.

Ora, infatti, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici sono stati diversamente classificati.

Fra questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore”, rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfettaria eventualmente connessa).

In attesa dell’annunciato decreto Mef, che determinerà la base imponibile forfettaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, dell’articolo 110 Tulps, l’amministrazione doganale, ai fini del tributo in argomento, precisa che gli stessi apparecchi si considerano installati nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta.
Per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta va versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo (per quelli installati dopo, entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione) e le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota dell’8%, sono pari a 1.800 euro (articolo 14-bis, comma 3-bis, Dpr n. 640/1972).

Invece, per gli apparecchi definiti, nel periodo ante riforma, “meccanici ed elettromeccanici” le basi imponibili forfetarie sono quelle previste dal decreto direttoriale del 10 marzo 2010.

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