La riduzione delle detrazioni per i redditi superiori a 75mila euro

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/05/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/05/2026


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Decurtazione degli oneri deducibili per i redditi più altri


A partire dal periodo d’imposta 2025 gli oneri e le spese dei contribuenti che hanno conseguito un reddito complessivo oltre i 75.000 euro sono ammesse in detrazione fino a un determinato ammontare, che varia a seconda del reddito e del numero dei figli a carico.

Più precisamente, con un reddito superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro l’importo massimo delle spese detraibili è di 14.000 euro;

oltre i 100.000 euro si riduce a 8.000 euro.

Per il calcolo della detrazione effettiva bisogna poi moltiplicare questi importi base per i seguenti coefficienti:

  • 0,50 - se non ci sono figli a carico
  • 0,70 - in presenza di un solo figlio a carico
  • 0,85 - con due figli a carico
  • 1 - se i figli a carico sono più di 2 (o se è presente un figlio con disabilità accertata).

Esempio

Contribuente senza figli a carico e reddito complessivo di 90.000 euro potrà detrarre spese fino a un massimo di 7.000 euro (14.000 x 0,5).

Con lo stesso reddito e due figli a carico, la spesa da portare in detrazione sarebbe, invece, di 11.900 euro (14.000 x 0,85).

Per un contribuente che ha un figlio a carico e reddito complessivo di 105.000 euro la detrazione si calcolerà sulla spesa massima di 5.600 euro (8.000 x 0,7).

Pertanto, quando le spese sostenute nel periodo di riferimento sono superiori all’ammontare massimo così determinato, il contribuente dovrà individuare, in sede di dichiarazione dei redditi, quelle da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione.

Esclusioni dal taglio

Restano escluse da questo calcolo:

  • le spese sanitarie;
  • le somme investite nelle start-up innovative e nelle piccole e medie imprese innovative.

Non rientrano, inoltre, gli interessi pagati per i mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (o per prestiti o mutui agrari di ogni specie) e i premi per le assicurazioni sulla vita, l’invalidità permanente e gli eventi calamitosi, se pagati in base a contratti siglati entro il 2024.

Non rientrano nel taglio anche le rate delle spese detraibili in base all’articolo 16-bis del Tuir o ad altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Detrazioni edilizie

Per quanto riguarda le spese detraibili in più annualità (per esempio, le spese di ristrutturazioni edilizie), per il calcolo dell’ammontare complessivo detraibile rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.

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