Applicabilità dell'art. 2362 nel caso di interposizione fittizia.

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  Recensione di Paolo Dal Soglio     Pubblicata il 25/04/2003

Autore: Salafia1 Vincenzo Fonte: Le Società nr. 4 del 01/04/2003 pag. 572

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Nota a Cass. civ., 7 novembre 2002, n. 15633, Finscoop s.p.a. in liquidazione c. Buzzi Unicem s.p.a.

Il giudizio avente ad oggetto l'interposizione fittizia di persona, che costituisce una ipotesi di simulazione relativa, deve svolgersi, a pena di nullità, nel contraddittorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo, in quanto oggetto del giudizio è l'accertamento dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti, che può tradursi anche nell'adesione successiva da parte del terzo all'intesa già raggiunta dai primi due, contenente la manifestazione di volontà di assumere diritti ed obblighi discendenti dal contratto, direttamente nei confronti dell'interponente.
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