Arriva il Registro unico nazionale del Terzo settore RUNTS

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/10/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/10/2020


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Il Dm 106/2020 definisce, per gli enti interessati, le procedure di iscrizione


Con il decreto n. 106 del 15 settembre del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approdato ieri, 21 ottobre 2020, nella Gazzetta Ufficiale n. 261, aggiunge un nuovo importante tassello, il Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall’articolo 53, comma 1, del Codice del Terzo settore, per l’identificazione degli enti appartenenti a questo comparto.

Il Dm 106/2020 definisce, per gli enti interessati, le procedure di iscrizione, i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Runts in modo da assicurare l’omogenea e piena conoscenza su tutto il territorio nazionale delle informazioni contenute e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Runts e il Registro delle imprese.

Il Registro, gestito dall’ufficio Statale e dagli uffici Regionali e Provinciali (questi ultimi per le provincie autonome di Trento e Bolzano) del Runts, è suddiviso in sette sezioni:

  • organizzazioni di volontariato
  • associazioni di promozione sociale
  • enti filantropici
  • imprese sociali, comprese le cooperative sociali
  • reti associative
  • società di mutuo soccorso
  • altri enti del Terzo settore.

Ciascun ente appartenente alle diverse sezioni deve presentare domanda, esclusivamente in via telematica, all’ufficio Regionale o Provinciale competente in base all’ubicazione della sede legale dell’ente, ad eccezione delle imprese sociali che vengono gestite direttamente dall’ufficio del Registro delle imprese, mentre per gli enti iscritti nella sezione “Reti associative” l’ufficio competente è solamente quello Statale.
Al momento dell’iscrizione ciascun ente fornirà una serie di elementi conoscitivi come dettagliatamente descritto dall’articolo 8 del decreto, tra cui, ad esempio, l’indicazione della sezione del Runts alla quale si richiede l’iscrizione, la denominazione, il codice fiscale o partita Iva, la forma giuridica, la sede legale, l’indirizzo Pec dell’ente, le eventuali sedi secondarie, la data di costituzione dell’ente, le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari di cariche sociali, l’eventuale iscrizione al Registro delle imprese e l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5‰.

L’iscrizione al Runts ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore (Ets) e della personalità giuridica e rappresenta il presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle disposizioni in favore degli Ets.

Inoltre, l’iscrizione permette l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di Ets e dei relativi acronimi, il cui uso abusivo è sanzionato ai sensi dell’articolo 91 del Codice.

Il decreto, poi, norma specificatamente le diverse tipologie di istanze di iscrizione, a seconda del tipo di ente, che una volta predisposte vengono trasmesse in via telematica al competente ufficio del Runts e sottoposte dal sistema informatico a controlli il cui esito è vincolante per l’inoltro della richiesta e per l’accettazione da parte dell’ufficio destinatario.
Il competente ufficio del Runts, una volta ricevuta la domanda, verifica sulla piattaforma informatica del Runts la documentazione e le informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste per l’iscrizione e, se è tutto a posto, entro 60 giorni, con apposito provvedimento, dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del Runts indicata in domanda.
Se, invece, la domanda è incompleta o non corretta, o se c’è bisogno di integrazioni o chiarimenti, l’ufficio ha 60 giorni di tempo per fare la richiesta all’ente propositore dandogli un termine non superiore a 30 giorni per provvedere; ricevuta la documentazione integrativa richiesta l’ufficio del Runts ha ulteriori 60 giorni per valutare la nuova documentazione e disporre l’iscrizione o il mancato accoglimento della domanda pervenuta.

Una volta effettuata l’iscrizione, l’ufficio del Runts assicura la pubblicità dell’ente, individuato attraverso il codice fiscale, delle informazioni e degli atti forniti dall’ente stesso al fine di assicurarne la conoscenza a terzi.

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