ASSEMBLEA DI CONDOMINIO E DELEGA
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/10/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 05/10/2018
Classificazione:
Ciascun condomino può farsi rappresentare in assemblea conferendo delega scritta con le seguenti regole
Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.
Se i condomini sono piu' di venti, il delegato non puo' rappresentare piu' di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
La norma prevede che il divieto sussista quando entrambi i limiti vengano superati.
Non vale invece nel caso, invece, che solo uno dei due limiti ecceda.
Diversamente, si sarebbe di fatto impedito a un condomino di poter essere rappresentato per delega.
Lo prevede l'art. 67 del REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 318 Disposizioni attuattive del codice civile.
Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Si ritiene che fino a 20 condomini il regolamento condominiale possa apportare restrizioni alle deleghe per partecipare all'assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
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