ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CON DONAZIONI SONO DEDUCIBILI IRES
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/08/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/08/2022
Elenco delle fondazioni e associazioni verso le quali si rende applicabile, per chi le finanzia, la diminuzione dal reddito delle società pari all’importo dell’erogazione
Aggiornata la lista delle associazioni e fondazioni riconosciute dal ministero dell'Università e della ricerca, verso le quali è possibile effettuare erogazioni che danno diritto alla deduzione dell’intero importo donato dal reddito imponibile delle società.
L’elenco aggiornato degli enti possibili destinatari delle donazioni è allegato al Dpcm 7 luglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato 27 agosto.
A stabilire l’integrale deducibilità dal reddito Ires delle somme erogate per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, è il comma 353 dell'articolo unico della legge n. 266/2005, la legge di bilancio per il 2006.
I soggetti che danno diritto all’agevolazione sono le università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e associazioni riconosciute che hanno per attività riportata nello statuto lo svolgimento o la promozione di attività della ricerca scientifica.
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