Attiva la procedura web dell’Agenzia per l’invio online dei corrispettivi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/07/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/07/2019
Il nuovo servizio informatico per rilascio "scontrino" e comunicazione corrispettivi può essere utilizzato su tutti i dispositivi telematici
Disponibile, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, gratuitamente, la procedura web che consente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri incassati per ogni operazione effettuata, nonché la possibilità di predisporre del documento commerciale da rilasciare al cliente.
In soffitta, quindi, per chi vuole, il registratore di cassa telematico che, dal 2017, svolge la stessa funzione.
La circolare n. 15 del 29 giugno 2019 chiarisce che dal 1° luglio i soggetti Iva con volume d’affari superiore a 400mila euro che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate", per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale e che i dati in esso indicati dovranno essere memorizzati e trasmessi telematicamente alle Entrate. L’adempimento diventa obbligatorio per tutti i soggetti Iva dal 1° gennaio 2020 (articolo 17 del decreto legge n. 119/2018).
L'articolo 12-quinquies del decreto crescita (Dl n. 34/2019), introdotto in sede di conversione, prevede che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Indietro