Attività economica e conti correnti la prova sui movimenti al contribuente
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/05/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/05/2025

Sia gli accrediti che gli addebiti, si presumono, infatti, riferiti all’attività del contribuente
Ndr: Attenzione ai movimenti nei conti correnti, nelle imprese individuali è opportuno un conto dedicato all'attività d'impresa separato da quello personale dell'imprenditore.
Il rischio è quello che i versamenti siano considerati ricavi e i prelievi acquisti senza fattura.
Cass. n. 26111 del 2015, Cass. n. 623 del 2018).
Ordinanza n. 9706 del 14 aprile 2025 (udienza 2 aprile 2025)
Cassazione civile, sezione V – Presidente Lenoci Valentino
Onere della prova- Presunzioni - Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzioni di maggior reddito per gli imprenditori, tanto nei prelievi quanto nei versamenti
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. n. 15857 del 2016, Cass. n. 18081 del 2010).
In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 16896 del 2014;
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