Pegni mobiliari non possessori - Rinnovo errori e consultazioni
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/06/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/06/2025

La domanda di cancellazione dell’iscrizione va presentata al Conservatore insieme al titolo contenente il consenso del creditore oppure il provvedimento giudiziale divenuto definitivo
L’iscrizione del pegno ha la durata di dieci anni ed entra in vigore dal momento della sua iscrizione nel Registro. Prima della scadenza, si può presentare al Conservatore una richiesta di rinnovazione dell’iscrizione originaria, tramite la presentazione di una domanda dichiarativa della volontà di rinnovare la formalità, con le medesime caratteristiche della domanda originaria. Scaduto il termine, il debitore ha facoltà di procedere a nuova iscrizione, che prenderà il grado dalla data di presentazione.
Le annotazioni: vicende modificative ed estintive del pegno
L’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio può essere interessata da vicende modificative degli elementi soggettivi o di quelli oggettivi del rapporto e della garanzia, tramite la presentazione di una domanda di annotazione, che riporti gli estremi della domanda originaria cui si riferiscono ed indichi, con precisione, le modifiche da apportare.
Rientrano nelle vicende modificative del lato soggettivo la cessione del credito e la surroga, per le quali occorrerà aggiornare le informazioni, contenute nella formalità originaria, con i dati del nuovo creditore. Tale modifica fa sì che gli effetti della garanzia, immutata nell’oggetto, si producano nei confronti dei soggetti subentrati successivamente all’iscrizione del pegno nel Registro.
Rientrano, invece, nelle vicende modificative del lato oggettivo le trasformazioni e le alienazioni dei beni, per le quali occorrerà indicare, nel titolo e nella domanda modificativa, i beni trasformati, alienati o permutati. Le modifiche possono riguardare anche la riduzione o l’incremento dell’importo massimo garantito e dei beni offerti in garanzia.
Per eseguire la cancellazione dell’iscrizione, occorre presentare al Conservatore, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, la relativa domanda, unitamente al titolo contenente il consenso del creditore oppure il provvedimento giudiziale divenuto definitivo, contenente l’ordine a cancellare rivolto al Conservatore.
Nell’ipotesi in cui l’iscrizione presenti errori materiali, occorrerà distinguere le differenti ipotesi di errore nel titolo o nelle domande. Se gli errori sono contenuti nel titolo, occorre presentare un titolo nuovo in correzione, unitamente alla corrispondente domanda. Se, invece, gli errori sono contenuti nella domanda, mentre il titolo in deposito è corretto, sarà sufficiente rettificare la sola domanda, indicando, nel campo libero, le correzioni che si apportano.
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