Autoconsumi 2° e 3° trimestre 2022, bonus negato alle non energivore

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/03/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/03/2023


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Il credito d’imposta per il prodotto destinato al consumo personale è riconosciuto alle sole società a forte consumo di elettricità


Un’impresa “non energivora” non può usufruire del credito d'imposta, per il 2° e 3° trimestre 2022, in relazione all’energia elettrica destinata all’autoconsumo.

Le disposizioni normative sui bonus energetici riconoscono alle sole imprese a forte consumo di elettricità la possibilità di accedere all’agevolazione anche per l'energia elettrica auto consumata, non prevedendo analogo beneficio in riferimento alle imprese ''non energivore''. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 261 del 21 marzo 2023.

L’Agenzia non concorda con la tesi dell’istante il quale pur qualificandosi come impresa “non energivora” ritiene di poter fruire comunque dell’agevolazione per una questione di parità di accesso ai contributi straordinari.

L’Agenzia ripercorre il quadro normativo dei bonus energetici ricordando, in particolare, l'articolo 3 del Dl n. 21/2022 che prevede, in favore delle imprese ''non energivore'', un credito d'imposta in relazione all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022. Misura riproposta anche per il 3° trimestre, dall’articolo 6, comma 3 del Dl n. 115/2022.

L’agevolazione è stata estesa anche all’energia utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 dall’articolo 1, comma 3, del Dl n. 144/2022, che ha previsto fra l’altro l'aumento del credito d'imposta al 30% della spesa sostenuta e richiesto, inoltre, che i contatori di energia elettrica siano di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, anziché 16,5 kW, e a quella di utilizzata nel mese di dicembre 2022 (articolo 1, Dl n. 176/2022).

L’Agenzia chiarisce che tali disposizioni non prevedono, per le imprese ''non energivore'', la possibilità di accedere al bonus per l’energia destinata all’autoconsumo, come invece stabilito dai medesimi decreti con riferimento alle imprese ''energivore''. Di conseguenza la società istante non potrà usufruire del credito d’imposta per il 2° e 3° trimestre in relazione all’energia elettrica oggetto di autoconsumo.

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