AVVOCATI Modifica al codice deontologico in materia di equo compenso

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/05/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 07/05/2024


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Comunicato pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.102 del 03-05-2024


Il Consiglio nazionale forense, nella seduta  amministrativa  del 23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n.  275  con  la  quale  ha modificato l'art. 25-bis del Codice deontologico forense  in  materia di equo compenso:
     
«Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di  equo compenso).

- 1. L'avvocato non  puo'  concordare  o  preventivare  un
compenso che, ai sensi e per gli effetti delle  vigenti  disposizioni
in materia di equo compenso, non sia  giusto,  equo  e  proporzionato
alla prestazione professionale richiesta e  non  sia  determinato  in
applicazione dei parametri forensi vigenti.
    

  2. Nei casi in cui la convenzione, il  contratto,  o  qualsiasi
diversa forma di accordo con il cliente cui si applica  la  normativa
in  materia  di  equo  compenso  siano   predisposti   esclusivamente
dall'avvocato, questi ha l'obbligo di  avvertire,  per  iscritto,  il
cliente  che  il  compenso  per  la  prestazione  professionale  deve
rispettare in ogni  caso,  pena  la  nullita'  della  pattuizione,  i
criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
    

3. La violazione del divieto di cui  al  primo  comma  comporta
l'applicazione  della  sanzione  disciplinare   della   censura.   La
violazione  dell'obbligo   di   cui   al   secondo   comma   comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.». 

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