Bilancio degli Enti del Terzo settore principio contabile Oic in bozza

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/08/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/08/2021


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Il 5 agosto l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile di riferimento per gli enti del terzo settore


(Ets) “OIC X principio contabile ETS.

Il documento fa seguito all’incarico, ricevuto nel corso del 2020 dal ministero dell’Economia e Finanze, sentito il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di valutare le problematiche contabili connesse al decreto legislativo n. 117/2017 (codice del Terzo settore) e le specificità degli Ets, per i quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli enti in questioni e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci.

In particolare, il principio contabile ha lo scopo di disciplinare i criteri per:

  • la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto
  • la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche.

Il bilancio deve fornire informazioni utili a soddisfare le esigenze informative dei destinatari primari, che in tal caso sono coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno e i beneficiari dell’attività svolta dagli enti.

Il documento Oic indica il trattamento contabile relativo alle erogazioni liberali ricevute dagli Ets, atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:

  1. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto
  2. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione).

Le erogazioni liberali si dicono “vincolate” quando sono assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell’organo amministrativo dell’ente, a una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente. Esse vanno rilevate contabilmente nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del patrimonio netto vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi” oppure AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”. La riserva è rilasciata in contropartita alla voce A4 “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale, in proporzione all’esaurirsi del vincolo.
Si dicono invece “condizionate” le liberalità che hanno una clausola imposta dal donatore, in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa. In tal caso, vanno rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del passivo dello stato patrimoniale D5) “debiti per le erogazioni liberali condizionate”. Il debito viene successivamente rilasciato in contropartita alla voce A4) “erogazioni liberali” proporzionalmente al venir meno della condizione.

Le “altre” erogazioni liberali ricevute, non vincolate né condizionate, vanno contabilizzate nell’attivo di stato patrimoniale in contropartita alla voce A4 “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale.
I proventi da 5 per mille vanno invece rilevati nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale, in contropartita al credito voce CII 10) “da 5 per mille” dell’attivo dello stato patrimoniale. I proventi da 5 per mille attribuiti a un progetto seguono le regole relative alle erogazioni liberali vincolate. 

L’Oic specifica inoltre che le quote associative e gli apporti dei soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio vanno iscritti in contropartita al:

  • patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’ente”, se sono relativi alla dotazione iniziale dell’Ente
  • rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi.

Le quote associative o apporti ancora dovuti danno invece titolo a un credito rilevato nella voce A) “quote associative o apporti ancora dovuti”.

La bozza del principio potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. È possibile inviare commenti, entro il 30 settembre 2021, all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

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