BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ’ LIMITI DIMENSIONALI E DECORRENZA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/11/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 21/11/2024
Nuovi parametri dimensionali che fanno scattare l'obbligo della rendicontazione di sostenibilità ESG CSRD
Con l’approvazione del D.lgs. n. 125/2024 sono stati confermati i nuovi limiti e il calendario in base ai quali scatta l’obbligo di redazione del Bilancio di sostenibilità.
Le prime aziende dovranno applicare le nuove regole per la prima volta con riferimento all’esercizio 2024, per i bilanci pubblicati nel 2025.
Le grandi imprese devono superare due dei seguenti limiti: 50 milioni di ricavi, 25 milioni di attivo patrimoniale e 250 dipendenti.
Di seguito si riporta il dettaglio dei valori e delle scadenze:
1° gennaio 2025 Grandi imprese
A partire dal 1° gennaio 2025 con riferimento all’esercizio 2024, l’obbligo interessa le grandi imprese già soggette alla NFRD si tratta di imprese quotate, banche e assicurazioni.
Società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;:
Enti di Interesse Pubblico (EIP, ossia emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione, nonché imprese bancarie e assicurative che alla data di chiusura del bilancio, anche consolidato.
che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti dimensionali.
- numero medio di 500 dipendenti;
- totale attivo di stato patrimoniale > € 25.000.000;
- ricavi netti > € 50.000.000.
1° gennaio 2026 Grandi imprese non quotate e non emittenti
A partire dal 1.1.2026 con riferimento all’esercizio 2025 l'obbligo scatta per le grandi imprese non quotate (a prescindere dalla circostanza di essere soggetti emittenti, quindi precedentemente non soggetti alla NFRD), che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti dimensionali.
- i. numero medio di 250 dipendenti;
- ii. totale attivo di stato patrimoniale > € 25.000.000;
- iii. ricavi netti > € 50.000.000.
1° gennaio 2027
Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2027 (con riferimento all’esercizio 2026): obbligo per piccole e medie imprese (PMI) quotate (escluse le micro imprese) che alla data di chiusura
del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti dimensionali.
rientrino in almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
- numero medio di dipendenti compreso tra 10 e 250;
- totale attivo di stato patrimoniale compreso tra: € 450.000-25.000.000;
- ricavi netti compreso tra: € 900.000-50.000.000.
Sono, inoltre, ricompresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo. Le PMI potranno anche optare per un periodo di deroga non adempiendo all’obbligo per un massimo di due anni, dunque fino al 2028 (c.d. opzione opt-out).
1° gennaio 2029
Con scadenza a partire dal 1° gennaio 2029 con riferimento all’esercizio 2028, obbligo per le imprese non appartenenti all’Unione con determinati limiti e/o filiali o succursali nell’Unione.
In particolare
- società extra-Unione:
- a. con fatturato oltre € 150 mln all’interno dell’Unione per due anni consecutivi;
- b. con una subsidiary che si qualifica come PMI quotata e/o succursale con un fatturato netto oltre € 40 mln per l’esercizio precedente;
- PMI quotate che abbiano derogato sulla base della suddetta opt-out.
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