Atti privati in formato elettronico e bollo in misura ordinaria

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/08/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/08/2026


Classificazione:

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Per i soli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica l’imposta è determinata forfettariamente, a prescindere dalla dimensione del documento. 


Risposta a interpello n. 153/2026 

Bollo in misura forfettaria o per foglio, si deve distinguere tra:

  • atti/provvedimenti amministrativi;
  • e contratti o atti di obbligazione.

Sulla corretta applicazione dell’imposta di bollo su atti rilasciati in formato elettronico nell’ambito di procedimenti concessori, in particolare su contratti e atti di obbligazione con cui vengono assegnate le concessioni.

Se  per alcuni atti telematici della pubblica amministrazione, è previsto un bollo forfettario di 16 euro, per le scritture private il bollo resta calcolato per foglio.

Oggetto del quesito, quindi, è se ai contratti e gli atti di obbligazione rilasciati in formato elettronico nell’ambito di procedimenti concessori possa applicarsi il regime forfettario (da 16 euro complessivi) previsto per gli atti e provvedimenti amministrativi telematici.

L’Agenzia richiama il Dpr n. 642/1972, secondo cui sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa allegata.

In particolare, vengono in rilievo gli articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte Prima, al Dpr 642/1972.

L’articolo 2 (rubricato Atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. Certificati, copie ed estratti conformi all’originale.Operazioni e servizi bancari e finanziari) si riferisce alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, anche unilaterali, che creano, modificano, estinguono, accertano o documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti;

l’articolo 4 (rubricato Atti e scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. Atti di organi dello Stato, di enti territoriali e di enti pubblici. Atti di notorietà. Atti di curie o ministri di culto destinati ad uso civile), invece, è relativo agli atti e ai provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

In linea generale, entrambe le categorie sono soggette a imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Secondo l’articolo 5, comma, 1, lettera a) del Dpr n. 642/1972, il foglio si intende composto da quattro facciate, mentre la pagina è costituita da una facciata.

Tuttavia, per i soli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica, l’articolo 1, commi 593 e 594, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha aggiunto all’articolo 4 della Tariffa il comma 1-quater, introducendo una disciplina speciale: l’imposta di bollo è calcolata in misura forfettaria di 16 euro, «a prescindere dalla dimensione del documento», come specificato dalla la nota 5 all’articolo 4.

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