Bonus edifici storici tutelati, dal 1° febbraio spazio alle richieste

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/02/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/02/2022


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L’agevolazione è prevista dal decreto “Sostegni-bis”, sotto forma di credito d’imposta pari alla metà dei costi sostenuti dalle persone fisiche per interventi conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022


Al via dal 1° e fino al 28 febbraio 2022, le istanze per accedere al credito d’imposta per le spese sostenute nel 2021, dalle persone fisiche, per interventi conservativi volti alla manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico. Le domande devono essere inviate all’indirizzo Pec fondorestauro@mailcert.beniculturali.it, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito della direzione generale Archeologia Belle arti e Paesaggio del ministero della Cultura (Dg Abap).
A corredo della domanda dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:

  • istanza in bollo compilata con l’indicazione delle generalità dell’immobile e il codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente
  • estremi del provvedimento di tutela
  • copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro
  • dichiarazione di assenza di contributi o contributi goduti
  • dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto
  • consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto con l’indicazione degli interventi realizzati entro la fine dell’anno per cui si chiede il contributo
  • elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto
  • documentazione fotografica a consuntivo.

Il contributo, ricordiamo, è stato introdotto dall’articolo 65-bis del decreto “Sostegni-bis” che ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs n. 42/2004). La dote ammonta a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. I criteri e le modalità di gestione e funzionamento del Fondo sono stati definiti con il decreto 6 ottobre 2021 del ministro della Cultura, adottato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Possono usufruire del credito d’imposta le persone fisiche che detengono, al di fuori dell’esercizio di impresa, edifici di interesse storico e artistico, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il bonus riconosciuto è pari al 50% dei costi sostenuti per gli interventi conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ciascun immobile e, comunque, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle risorse stanziate nell’anno di riferimento.

La Dg Apab trasmette le istanze ricevute entro il 28 febbraio alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti. A queste il compito di verificarne l’ammissibilità e comunicare alla direzione generale l’esito delle istruttorie e l’ammontare complessivo delle spese ammesse all’agevolazione. Un provvedimento del direttore generale riconoscerà credito e somma assegnata ai singoli secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Prima del via libera alla concessione del contributo, la Dg invia all’Agenzia delle entrate i dati dei contribuenti ai quali è stato riconosciuto il tax credit con i relativi importi e le eventuali variazioni o revoche anche in seguito alle eventuali cessioni operate.
Nel caso in cui lo stanziamento sia superiore ai crediti richiesti, la differenza sarà messa da parte e spesa nell’anno successivo.

Sono agevolabili, ricordiamo, non soltanto il restauro degli immobili da salvaguardare per il loro pregio artistico e storico, ma anche i lavori per la realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza, la conservazione dell’edificio e l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione non spetta, invece, per i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica. Le spese sono riconosciute sostenute secondo i fini della disposizione solo in presenza dell’attestazione di un professionista qualificato secondo la normativa vigente.

Il credito d’imposta, infine, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio, può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), presentato esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dal decimo giorno successivo alla comunicazione del suo riconoscimento.
Il tax credit può essere ceduto, per intero o parzialmente e una sola volta, a terzi, istituti di credito e intermediari finanziari compresi. Non è cumulabile con altri bonus e con la detrazione prevista dall’articolo 15 del Tuir per il restauro e la manutenzione di beni vincolati.

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