Bonus locazioni imprese turistiche autodichiarazione dall’11 luglio

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/07/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/07/2022


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Modello con cui attestare i requisiti e le condizioni per fruire del credito d’imposta previsto per i canoni sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022


Approvato il modello denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

L’efficacia della misura agevolativa riconosciuta sui canoni di affitto pagati dalle imprese turistiche e dai gestori di piscine, è subordinata, infatti, all’autorizzazione Ue (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e il via libera della Commissione europea è arrivato con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022, secondo quanto stabilito dal punto 14 della stessa decisione.
Invii dal 11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

Il provvedimento del 30 giugno 2022, oltre a definire i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione da presentare per la fruizione del bonus, stabilisce anche le modalità attuative per la cessione del credito in caso di locazione (articolo 28, comma 5-bis, del Dl n. 34/2020).

Necessario il calo del fatturato

Il credito d’imposta per gli affitti degli immobili ad uso non abitativo, riproposto dall’articolo 3, comma 3 del Dl n. 4/2022, è destinato alle imprese turistiche e ai gestori di piscine (codice Ateco 93.11.20) per i canoni di locazione versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Modalità di invio e finestre temporali

L’autodichiarazione dovrà essere inviata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.
Dovrà essere trasmessa, invece, a partire dal 15 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023:

  • se l’impresa ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius o ha effettuato una trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’autodichiarazione e, pertanto, è tenuta alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello
  • se l’impresa intende comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore

L’autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario incaricato, tramite i canali dell’Agenzia, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
A seguito della presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del bonus.

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