Bonus “Natale” la circolare

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/11/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 20/11/2024


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Per accedervi, basta avere almeno un figlio, anche nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico e rispettare limite di reddito e capienza fiscale


Con la circolare n. 22 di oggi, 19 novembre 2024, l’Agenzia fornisce indicazioni sulle novità introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 167/2024, che, modificando in parte l’articolo 2-bis del decreto Omnibus, ha ampliato la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari dell’indennità erogata una tantum per l’anno in corso, di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro.

In particolare, con l’ultimo intervento normativo, il legislatore ha eliminato i riferimenti al coniuge fiscalmente a carico e al nucleo familiare monogenitoriale, prevedendo che, ai fini della spettanza del bonus, fermi restando gli altri requisiti e salvo le precisazioni di cui diremo, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.

Per effetto di tali modifiche risulta, dunque, che il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti in presenza delle seguenti condizioni, che devono sussistere congiuntamente:

  1. avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro
  2. avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986)
  3. avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dello stesso articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir.

Il documento di prassi precisa, inoltre, che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’articolo 12 del Tuir), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Pertanto, il bonus è riconosciuto al lavoratore dipendente con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, senza che assuma rilievo la circostanza che il lavoratore dipendente sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.

La nuova disposizione ha stabilito, tuttavia, che l’indennità non spetti qualora il lavoratore dipendente, avente i requisiti per accedere al bonus, sia coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero convivente ai sensi della legge n. 76/2016, con altro soggetto lavoratore dipendente, ove quest’ultimo sia beneficiario del bonus (articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto Omnibus).

In proposito, rinviamo alle casistiche riportate nella circolare a titolo esemplificativo.

Per ottenere l’indennità, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000) – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del contributo in esame, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente (ai sensi della citata legge n. 76/2016) e dei figli fiscalmente a carico.

In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni dettate dal nuovo comma 2-bis come descritto, il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.

Al riguardo, precisiamo che per i lavoratori dipendenti, i quali abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni rese con la circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E, cui si rinvia

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