BONUS NUOVI NATI ANNO 2019

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/03/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 27/03/2019


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Introdotto dalla legge di stabilità 2015 per il 2019 il bonus è stato prorogato dall'art. 23 quater del DL. 119/2018


Le disposizioni della legge di bilancio 2015 prevedono

125-129 Bonus nuovi nati 2015-2017

125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR., è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 25.000 euro annui.

L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'INPS. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

126. Con apposito decreto, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del c. 125.

127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del c. 125, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al c. 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al c. 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al c. 125, secondo periodo.

128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di euro per l'anno 2020.

129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'art. 13, c. 1-bis, del TUIR., come sostituito dal c. 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente art..

 

L'art. 23 quater c. 1 e 2 del DL. 119/2018 prevede che:

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (bonus bebè) e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo e' aumentato del 20 per cento.


2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilita', al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilita', del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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