BONUS RENZI - VARIAZIONI E ULTERIORI DETRAZIONI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/07/2020
Autore: Bastianello Franco Fonte: Interfile Lavoro del 22/07/2020
Tre importanti novità interessano il trattamento fiscale del reddito da lavoro dipendente e assimilato per l'anno 2020
Tre importanti novità interessano il trattamento fiscale del reddito da lavoro dipendente e assimilato per l'anno 2020 che impegneranno i datori di lavoro, e loro consulenti, nella gestione degli stipendi.
La prima novità riguarda il particolare periodo di emergenza che stiamo vivendo.
E' noto che il così detto bonus Renzi spetta solo se l'imposta dovuta sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.
Il legislatore, al fine di mitigare gli effetti negativi degli ammortizzatori sociali sulla spettanza del bonus, ha stabilito quanto segue.
Il bonus spetta anche nel caso in cui l'IRPEF a carico del dipendente venga completamente assorbita dalle detrazioni da lavoro dipendente, nel caso in cui questo dipenda dalla perdita di reddito dovuto alla cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale o ai congedi fruiti a causa del Covid.
Questo obbliga i datori di lavoro, e loro consulenti, ad operare un doppio calcolo dell'imposta dovuta:
- il primo per determinare l'imposta effettivamente dovuta;
- il secondo, nel caso in cui l'imposta al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente fosse pari a zero, per verificare se il reddito che il dipendente avrebbe percepito nel caso in cui non avesse fruito degli ammortizzatori sociali o dei congedi per Covid, genererebbe un’imposta superiore a zero al netto delle detrazioni per lavoro.
La disposizione risulta di difficile applicazione perché costringe a simulazioni macchinose e riteniamo sia praticamente inapplicabile nel caso in cui vi sia il passaggio di un lavoratore da un datore di lavoro ad un altro. In tal caso il dipendente dovrà sistemare il conguaglio in sede di 730.
La seconda riguarda la sostituzione, dal 1 luglio 2020, del bonus Renzi con il riconoscimento di un trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito pari a:
- 600 euro dal 1 luglio al 31 dicembre 2020;
- aumentato a 1.200 euro dal 1 gennaio 2021;
- a condizione però che il reddito non sia superiore a 28.000 euro nell'anno.
Come il bonus Renzi, spetta ai percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato ed è rapportato al periodo di lavoro. Spetta se l'imposta calcolata su tali redditi al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente è superiore a zero. Anche in questo caso vale la salvaguardia del calcolo in caso di riduzione del reddito a causa del ricorso agli ammortizzatori sociali o ai congedi da Covid come specificato nel punto precedente.
Verrà corrisposto mensilmente dai datori di lavoro i quali dovranno poi operare il conguaglio alla fine dell'anno. In sede di conguaglio, eventuali recuperi di importi superiori a 60 euro andranno effettuati mediante trattenute in 8 rate mensili.
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