Borsa di studio dottorato di ricerca regime fiscale

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/12/2016

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/12/2016


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Esenti irpef le borse di studio conferite da università e istituti di istruzione universitaria per i corsi di dottorato di ricerca (art. 6 c. 6 L. 398/89 e art 4, c 3, L. 210/98

Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, costituiscono, per chi le percepisce, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir). Pertanto, la normativa fiscale, in materia di borse di studio, stabilisce un generale criterio di imponibilità ai fini Irpef. Tuttavia, sono previste specifiche ipotesi di esenzione. In particolare, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le borse di studio conferite dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per i corsi di dottorato di ricerca.
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