LOCAZIONI TURISTICHE OBBLIGO DI SCIA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/02/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 03/02/2026
FAQ dal mistero del turismo
7.2. Concedo in locazione più di due appartamenti. Sono soggetto all’obbligo di presentare la SCIA?
Sì. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata sia da chi concede in locazione breve più di due appartamenti (ai sensi del DL 50/2017 fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche), sia da chi concede in locazione, per sola finalità turistica, più di due appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni.
Infatti, se concedi in locazione (breve e/o turistica) più di due appartamenti, devi presentare la SCIA, ai sensi del comma 8, art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, perché, per le finalità di detta norma, rientri nel caso di “presunzione di imprenditorialità” di cui all’art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’ art.1 comma 17 della legge 30 dicembre 2025, n.199 (Legge di bilancio 2026).
7.3. Le attività di locazione breve o per finalità turistiche già avviate in forma imprenditoriale prima del 2 novembre 2024 sono soggette all’obbligo di presentare la SCIA?
No. Il comma 8 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 prevede che ogni soggetto che esercita l’attività di locazione – breve o per finalità turistiche – in forma imprenditoriale, anche sulla scorta della “presunzione di imprenditorialità” di cui all’articolo 1, comma 595, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Tali disposizioni, ai sensi del comma 15 dell’art. 13-ter, si applicano a partire dal 2 novembre 2024 e non si intendono avere effetto retroattivo.
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