C. 452-453 IVA esenti Vaccini e test anti-Covid
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/01/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 19/01/2021
La legge di bilancio 2021 prevede l'esenzione ai fini IVA per vaccini anti-Covid, tamponi, test e strumentazioni
Esenti ai fini IVA i vaccini anti-Covid, i tamponi, i test e anche le cessioni della strumentazione per la diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi connessi fino al 31 dicembre 2022.
Potenziamento delle diagnosi con tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri (stanziati ulteriori 70 milioni di euro per il 2021 dopo i 30 milioni di euro del 2020)
Esenti le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19
452. In deroga all'articolo 124, c. 1, del DL. n. 34/2020, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, c. 1, del DPR. n. 633/72, fino al 31 dicembre 2022.
Esenti le cessioni di vaccini Covid 19 e i tamponi
453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al DPR.26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, c. 1, del DPR. n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Indietro